|
|
Costituzione La rivoluzione costituzionalmente sancita [Luigi Crespino: dalla Tesi di Laurea in Diritto Pubblico: "La Corte Costituzionale e i diritti sociali" A.A. 1980/81. Relatore Chiarissimo Prof. Salvatore Cattaneo] 12.12.2017 La carica innovativa del 2°comma Art. 3 Cost. si evince dalla sua più corretta interpretazione: questo, dice U. Romagnoli, <<ha sullo sfondo proprio la distinzione tra situazione di non impedimento (libertà negativa) e quella di possedere i requisiti per fare alcunché (libertà positiva). Ignorarla significa atrofizzare il germe di libertà “socialista” o (se si preferisce) di “democrazia sociale” contenuto nell’ordinamento costituzionale>>. Su questa base, la norma commentata vuole che la partecipazione sia effettiva e non soltanto riconosciuta in potenza. Inoltre, la partecipazione effettiva voluta dall’art. 3, 2° comma, Cost., non è realizzata con la partecipazione di un portavoce del dissenso da inserire negli apparati burocratici senza che da questo ne discenda la certezza che la borghesia sia stata in grado di crearsi un “dissenso di comodo” come stanno a dimostrare i clamorosi episodi di contestazione delle masse lavoratrici al sindacato-apparato: l’art. 3, 2° comma, Cost., sancisce la partecipazione effettiva degli elementi di base alla vita politica, economica e sociale del Paese e non di portavoce prezzolati. Si potrebbe, a questo punto, affermare che la volontà espressa dalla norma può essere rispettata o elusa a seconda di chi è chiamato a governare, ma per meglio chiarire il punto di vista dal quale ci si deve porre per affrontare tale problema, si deve avvertire che la norma si basa su un presupposto ben preciso: il superamento dell’attuale classe egemone! Risulta ora chiaro che questa classe dirigente non è quella idonea a gestire la Costituzione e d’altra parte si nota, non solo l’incapacità dell’attuale classe egemone di farsi carico delle nuove istanze che provengono dai consociati, ma anche l’interesse della stessa a mantenere gli antichi equilibri per il superamento dei quali la norma fu concepita e, di conseguenza, a tutt’oggi disapplicata.A questo punto si palesa tutta la carica rivoluzionaria contenuta in questa parte dell’art. 3 Cost.: si tratta di una rivoluzione ispirata dalla Costituzione perché, se si accetta questa interpretazione dell’articolo commentato, la Costituzione non può più apparire come la cristallizzazione, o meglio, come il più autorevole avallo per la restaurazione di antichi e fatiscenti rapporti, ma come il più autorevole invito al cambiamento, operato, se necessario, con tagli netti rispetto ad un passato che vuol rimanere presente cercando degli appigli in una interpretazione più restrittiva del testo costituzionale. Alla luce di tutto questo può ancora la casa essere considerata un “bene di consumo” o non è più civile farla rientrare nella categoria dei “servizi sociali”? E la proprietà privata non dovrà finalmente esplicare quella benedetta “funzione sociale”? E’ mai possibile, oggi che si parla della scienza dell’informazione come presupposto della “terza rivoluzione industriale”, siano i grandi gruppi finanziari, guidati e diretti da logge più o meno massoniche e più o meno occulte, a manipolare, a filtrare, a diffondere e a propinare la loro cultura? E non è forse più giusto che stampa e mezzi radio-televisivi rientrino, una volta per tutte, nella categoria del “pubblico servizio”?
|
|